La relazione ex legge 10/91
I nostri termotecnici professionisti sono abilitati per il progetto degli impianti termici e di climatizzazione e per la preparazione della relazione tecnica sul contenimento energetico, meglio conosciuta come relazione ex legge 10/91. La pratica è obbligatoria per legge quando si interviene su un immobile modificando le prestazioni energetiche o il rendimento degli impianti termici e di climatizzazione presenti. Occorre presentare la pratica ex legge 10 anche quando si modifica l’involucro dell’edificio, ad esempio in caso di isolamento termico a cappotto, oppure se si interviene dall’interno tramite pannelli o contropareti coibentate.
Informazioni sulla relazione tecnica legge 10/91
- Le leggi e i decreti che sono alla base della normativa sul rendimento energetico degli edifici in edilizia
- Cosa è la relazione legge 10/91 e a cosa serve?
- La relazione legge 10 è il progetto degli impianti termici o di climatizzazione?
- Il costo della relazione legge 10/91
Le leggi e i decreti che sono alla base della normativa sul rendimento energetico degli edifici in edilizia
Il panorama legislativo inerente al rendimento energetico degli edifici è stato più volte rivisto dal legislatore a partire dagli anni novanta fino ai giorni d’oggi. Il percorso normativo si è evoluto negli anni soprattutto grazie al recepimento delle numerose direttive europee in materia di efficienza energetica. Con il termine “legge 10” oppure “relazione legge 10” o anche “pratica legge 10/91” si intende in genere riassumere tutti gli adempimenti di legge che occorre considerare quando si modificano le caratteristiche impiantistiche degli edifici o le caratteristiche dell’involucro edilizio (l’insieme delle superfici disperdenti).
Inizialmente la prima legge che ha interessato l’aspetto energetico degli edifici è stata appunto la famosa Legge 10/91 che con i suoi decreti attuativi ha regolato il settore più o meno fino al 2005. Successivamente il DLgs 192/05 ha introdotto alcune importanti novità nel settore soprattutto nell’ambito delle verifiche obbligatorie da effettuare sugli impianti termici di riscaldamento o sulle caratteristiche termiche delle strutture disperdenti (pareti, solai, infissi, ecc…).
Successivamente è stato introdotto anche il DLgs 311/06 che insieme al sopracitato DLgs 192/05 ha normato il settore fino a circa il 2009. In seguito a importanti direttive europee EPBD che sono state introdotte negli anni successivi si sono poi susseguiti una serie di strumenti legislativi di recepimento che hanno in pochi anni rivoluzionato il panorama normativo inerente il contenimento dei consumi energetici, ad oggi abbiamo quindi un insieme di leggi e decreti che si sono integrati e fusi gli uni con gli altri (spesso in maniera sovrapposta) e che descrivono gli obblighi di legge in vigore attualmente. Essi sono:
- DLgs 192/05
- DLgs 311/06
- DLgs 28/11
- DL 63/13
- Legge 90/13
- DM 26/6/2015 e allegati (Decreto requisiti minimi)
L’attuale normativa che sta alla base della relazione tecnica ai sensi della Legge 10/91 è quindi frutto di un lungo e tortuoso percorso iniziato nel lontano 1991 e che sembra essere in continua evoluzione vista l’enorme importanza del contenimento dei consumi energetici al fine di ridurre le emissioni di CO2.
Cosa è la relazione legge 10/91 e a cosa serve?
Con il termine “relazione legge 10” si intende in gergo tecnico un documento che riassume tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle specifiche richieste per legge (vedi paragrafo precedente). Le prescrizioni di legge riguardano in generale le caratteristiche degli impianti termici presenti negli edifici (impianto di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda, aerazione, ventilazione, clima, ecc…) e le caratteristiche dell’involucro edilizio (pareti, solai, coperture, infissi). Ogni volta che si edifica un nuovo edificio o si interviene con dei lavori di ristrutturazione su un edificio esistente (con modifiche che influiscono sulle prestazioni energetiche o sugli impianti termici) occorre incaricare un termotecnico professionista (ingegnere, perito, ecc…) affinché prepari e depositi in Comune la relazione tecnica ex legge 10/91. Dal 1 di Ottobre del 2015 la relazione deve seguire un modello ben preciso e le informazioni che vengono riportate dovranno essere inserite secondo il modello standard ministeriale. Il termotecnico dovrà riportare anche le verifiche effettuate, i risultati dei calcoli, quante e quali verifiche sono state effettuate e superate, infine dovrà timbrare una asseverazione prima di depositare il tutto all’ufficio competente in Comune.
Il progetto degli impianti e la legge 10
Spesso si confonde il progetto degli impianti termici o di climatizzazione con la pratica ai sensi della legge 10/91. Questo accade anche tra gli addetti ai lavori, infatti negli anni successivi al 91 si tendeva a commissionare al progettista termotecnico sia il progetto degli impianti sia la compilazione e il deposito della “legge 10/91”. Successivamente le nuove direttive Europee hanno imposto delle nuove verifiche tecniche anche all’involucro dell’edificio e la forma della relazione legge 10 è cambiata e si è complicata ulteriormente, per cui la progettazione energetica degli edifici è diventata una progettazione integrata edificio-impianto e la relazione tecnica ha assunto una grande importanza al fine del contenimento delle emissioni. Riassumendo quindi la relazione legge 10/91 va sempre riferita a un progetto integrato edificio-impianto (che peraltro va allegato alla relazione stessa) e riporta tutte le verifiche di legge necessarie per garantire il rispetto della normativa in vigore. La relazione ve presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e deve riportare l’asseverazione del termotecnico professionista che garantisce la correttezza delle verifiche effettuate e il raggiungimento degli standard minimi di legge (si veda anche il DM 26/6/2015, detto anche “decreto requisiti minimi” per maggiori informazioni e dettagli).
Pratica legge 10/91 e cappotto termico con ecobonus
Nel caso si realizzi un intervento di isolamento termico a cappotto (o cappotto termico in facciata) occorre depositare presso il comune di riferimento la pratica ex Legge 10/91 dove sono riportati i calcoli termotecnici effettuati e le verifiche di legge ai sensi del DM 26/6/2015 requisiti minimi. Per realizzare un cappotto termico occorre infatti che l’intervento soddisfi alcune stringenti verifiche di legge e che un termotecnico professionista (ad es. ingegnere o perito ecc…) svolga i calcoli necessari e asseveri l’intervento. La normativa sugli Ecobonus, inoltre, prevede che sia possibile usufruire della detrazione fiscale sul cappotto termico ma la trasmittanza termica risultante deve essere inferiore a certi valori stabiliti dalla legge. Si consiglia quindi di rivolgersi sempre a un termotecnico prima di eseguire l’isolamento termico a cappotto con Ecobonus.
Il costo della pratica ex legge 10/91
Gli adempimenti di legge necessari alla preparazione della relazione tecnica sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e le verifiche da effettuare sul progetto dell’edificio e dei suoi impianti sono numerosi così come riportato nel decreto di riferimento in materia, il DM 26/6/2015. Occorre analizzare l’involucro dell’edificio, le stratigrafie degli elementi opachi (pareti, solai, coperture, ecc…), la trasmittanza periodica, le caratteristiche estive, le caratteristiche degli impianti che si intende installare, il rendimento dell’impianto di riscaldamento, di climatizzazione, la produzione di acqua calda e molto altro. Non è semplice quantificare il costo di tutte queste prestazioni professionali, in quanto variano a seconda dei casi, della consistenza dell’edificio a progetto, e della quantità di calcoli da effettuare per compiere tali verifiche e compilare la pratica legge 10/91. Si consiglia quindi di diffidare da chi offre questi servizi direttamente on-line su internet a prezzi non verosimili, si consiglia invece di rivolgersi a termotecnici professionisti seri e preparati che possono svolgere tali mansioni responsabilmente.