La nuova direttiva europea Case Green EPBD 2024/1275: efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2 nell’Unione Europea
1. La Direttiva 2024/1275 denominata “Case Green”
Dopo un lungo iter interno tra le varie istituzioni europee è stata approvata la nuova direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Subito dopo la ratifica finale da parte dell’ECOFIN la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea è avvenuta l’ 8 Maggio 2024.
L’obiettivo primario della Direttiva è il seguente:
La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
In particolare le prescrizioni contenute nel testo mirano a disegnare un percorso temporale per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico del parco immobiliare nei Paesi Membri introducendo dei target e degli obiettivi temporali per la riduzione delle emissioni in relazione a:
- Edifici di nuova costruzione di tipo residenziale (case, villette, appartamenti e condomini ecc…)
- Edifici di nuova costruzione non residenziali (aziende, uffici, terziario, produzione, laboratori ecc…)
- Edifici residenziali esistenti
- Edifici non residenziali esistenti
Oltre a disegnare questo quadro temporale da seguire per efficientare gli edifici, la Direttiva Case Green introduce molte novità anche da un punto di vista organizzativo e di supporto nonché novità riguardanti profonde modifiche al sistema di certificazione energetica degli edifici, aggiornamenti riguardanti il calcolo e la struttura del nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica), l’introduzione di un Passaporto di ristrutturazione energetica e molte altre innovazioni che coinvolgeranno un po’ tutto il settore dell’edilizia e dell’ impiantistica sostenibili.
I principali aspetti che vengono affrontati sono i seguenti:
Macro aree | Prescrizioni relative a: |
---|---|
Metodi di calcolo | il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; |
Requisiti minimi | l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione |
Requisiti minimi | l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti, sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento; |
Requisiti minimi | l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti; |
LCA e GWP | il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici; |
Rinnovabili | l’energia solare negli edifici; |
Adempimenti singoli edifici e/o unità immobiliari | i passaporti di ristrutturazione; |
Adempimenti a livello nazionale | piani nazionali di ristrutturazione degli edifici; |
Efficientamento nel settore Automotive | le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici; |
Smart Buildings, Domotica | gli edifici intelligenti; |
Certificazione | la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; |
Controlli | l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici; |
Controlli | i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione; |
Qualità aria indoor e comfort | le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici; |
2. Le tipologie di edifici verso il target al 2050: edifici a emissioni zero, edifici a emissioni quasi zero
Come anticipato nella sezione precedente, l’obiettivo primario della Direttiva UE è quello di arrivare al 2050 con un parco di edifici neutri, ossia dovremmo essere in grado di maturare un insieme di edifici a emissioni zero in circa 25 anni (anzi meno in quanto gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva). Per arrivare a questo obiettivo occorre prima comprendere due importanti definizioni:
Edificio a emissioni quasi zero (nZEB) | un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I , che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze; |
Edificio a emissioni zero (ZEB) | un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’articolo 11; |
Non sembra molto facile comprendere a una prima lettura la differenza tra i due tipi di edificio. Possiamo comunque interpretare le due categorie come due passaggi diversi nell’ordine temporale, più in particolare la tipologia nZEB può essere intesa come un target intermedio, mentre la tipologia ZEB rappresenta un obiettivo definitivo e finale con alte prestazioni energetiche (fabbisogno nullo o molto basso), zero emissioni in loco ed emissioni operative molto contenute sotto soglie ben definite. Vedremo poi successivamente alcuni riferimenti più precisi alle due tipologie in relazione ai target / step prefissati dalla Direttiva.
3. Alcuni concetti e definizioni importanti contenuti nella Direttiva Case Green
All’interno del documento troviamo molte definizioni relative agli edifici e alle prestazioni che dovranno raggiungere, riportiamo alcuni concetti di base che riteniamo utili alla comprensione della direttiva.
norme minime di prestazione energetica | le regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell’ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato, quale vendita, locazione, donazione o cambio di destinazione nel catasto o nel registro immobiliare, in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti |
sistema tecnico per l’edilizia | l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili |
sistema di automazione e controllo dell’edificio | un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi |
prestazione energetica di un edificio | la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione |
energia da fonti rinnovabili | l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
passaporto di ristrutturazione | una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica |
ristrutturazione profonda | una ristrutturazione che è in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un’unità immobiliare: a) entro il 1° gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero; b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni |
ristrutturazione importante | la ristrutturazione di un edificio quando: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio |
emissioni operative di gas a effetto serra | le emissioni di gas a effetto serra associate al consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia nel corso dell’uso e del funzionamento dell’edificio |
emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita | le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l’intero ciclo di vita di un edificio, compresi la produzione e il trasporto di prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell’edificio e la sostituzione dei prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale |
GWP | un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo |
attestato di prestazione energetica, APE | un documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato in conformità di una metodologia adottata a norma dell’articolo 4 |
registro digitale degli edifici | repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all’intelligenza degli edifici, nonché ai dati relativi al GWP nel corso del ciclo di vita, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile e tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e gli enti pubblici |
impianto di condizionamento d’aria | un complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura |
impianto di riscaldamento | un complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura |
impianto di ventilazione | un sistema tecnico per l’edilizia che immette aria esterna in uno spazio sfruttando mezzi naturali o meccanici |
energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze | l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale di un particolare edificio, che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) può essere distribuita e consumata solo entro il perimetro locale e distrettuale attraverso una rete di distribuzione dedicata; b) permette di calcolare un fattore di energia primaria specifico valido solo per l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro quel perimetro locale e distrettuale c) può essere consumata in loco mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, qualora tale connessione dedicata richieda attrezzature specifiche per l’approvvigionamento e la misurazione sicuri dell’energia destinata all’autoconsumo dell’edificio |
qualità degli ambienti interni | il risultato di una valutazione delle condizioni all’interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti |
Possiamo osservare come sia data molta importanza sia all’aspetto tecnico degli edifici, qualificando sia gli impianti meccanici per il riscaldamento, condizionamento e ventilazione sia l’aspetto legato all’intelligenza ovvero tutte le tematiche inerenti gli Smart Buildings, automazione, domotica, BACS e altre tecnologie che permettono di ridurre le emissioni tramite sistemi automatici di monitoraggio, controllo e automazione. Troviamo inoltre ampi riferimenti alle Smart Grid e al concetto di produzione di energia in loco.
4. Il GWP (Global Warming Potential): potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita
La nuova direttiva si focalizza sul concetto di GWP, viene dunque valorizzato il ciclo di vita di un edificio nella sua interezza. Questo significa che andrà calcolato e stimato il contributo al riscaldamento globale di ogni edificio dalla sua nascita alla sua fine e anche dopo, ossia dovremo valutare anche le fasi di fine vita, smaltimento e riciclaggio dei materiali che compongono la costruzione. Appare evidente come vi sia in questa definizione un importante rimando al concetto di LC (Life Cycle) e alla progettazione e implementazione di un sistema circolare di gestione degli edifici. A livello normativo possiamo citare la norma UNI EN 15978 per la valutazione del GWP, più in particolare si specifica il metodo di calcolo, basato sulla valutazione del LC (Life Cycle) e per valutare la prestazione ambientale di un edificio (dalla sua nascita alla sua dismissione) e fornisce indicazioni su come comunicare i risultati della valutazione. La norma si applica a edifici nuovi ed esistenti e ai progetti di ristrutturazione. Il GWP si esprime in Kg di CO2 al metro quadro.
Negli APE, Attestati di Prestazione Energetica andrà calcolato e valorizzato il parametro GWP con obbligo di inserimento:
Edifici di nuova costruzione | Obbligo inserimento GWP nell’APE a partire dal 2030 |
Edifici con superficie coperta utile (da definizione EPBD) maggiore di 1000 mq | Obbligo inserimento GWP nell’APE a partire dal 2028 |
5. Prestazioni energetiche minime per i nuovi edifici green (nuove costruzioni)
Nel documento sono riportate delle prescrizioni in relazione alle prestazioni che dovranno raggiungere i nuovi edifici (nuove costruzioni) in base all’anno di edificazione (o di rilascio del titolo edilizio)
Anno | Tipologia | Prescrizione Nuovi Edifici |
< 2028 | tutti | almeno nZEB |
dal 2028 | edifici pubblici | ZEB |
dal 2030 | tutti | ZEB |
Anche qui possiamo notare come il riferimento all’edificio di tipo ZEB sia posticipato rispetto alla tipologia nZEB, ancora realizzabile fino al 2028 in ambito pubblico e al 2030 per i privati. Dal 2030 in poi tutti i nuovi edifici dovranno essere del tipo ZEB ossia a emissioni zero.
6. Le prestazioni energetiche per gli edifici esistenti e le ristrutturazioni da fare secondo la Direttiva EPBD Case Green
La Direttiva indica dei requisiti energetici minimi che gli edifici esistenti dovranno soddisfare in base a un percorso temporale prefissato con alcuni target o scadenze intermedie.
In particolare vengono fissati degli obiettivi da raggiungere, differenziati per gli edifici residenziali e gli edifici non residenziali. Al momento non si rilevano differenze tra tipologie diverse o sotto classi afferenti alla categoria dei non residenziali. Dobbiamo quindi concludere che, senza sviluppi diversi a livello nazionale, i vari gruppi di edifici non residenziali di diversa natura (terziario, commerciale, turistico ricettivo, produttivo industria e altro), possono essere raggruppati sotto un unica macro categoria con sviluppo temporale uniforme verso i vari step o target temporali dell’efficientamento energetico. Ogni Stato membro potrà quindi, eventualmente, stabilire scelte diverse per sottotipi differenti.
Le prestazioni energetiche previste per gli edifici non residenziali prevedono due passaggi fondamentali per gli anni 2030 e 2033 che riassumiamo nella tabella seguente:
Anno | Prestazione energetica minima da raggiungere |
2030 | Tutti gli edifici non residenziali dovranno avere un indice di prestazione energetica (kWh/mq anno) inferiore al valore S16 (detto valore di soglia al 16%) |
2033 | Tutti gli edifici non residenziali dovranno avere un indice di prestazione energetica (kWh/mq anno) inferiore al valore S26 (detto valore di soglia al 26%) |
Dove con S16 e S26 indichiamo due valori stabiliti a livello Nazionale nel seguente modo: Ciascuno Stato membro stabilisce una soglia massima di prestazione energetica affinché il 16 % del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tale soglia (“soglia del 16 %”). Ciascuno Stato membro stabilisce altresì una soglia massima di prestazione energetica del affinché il 26 % del parco immobiliare non residenziale nazionale superi tale soglia (“soglia del 26 %”). Gli Stati membri possono stabilire soglie massime di prestazione energetica riguardo al parco immobiliare non residenziale nel suo complesso o per tipo e categoria di edifici. Gli Stati membri possono stabilire le soglie a un livello corrispondente a una specifica classe di prestazione energetica, purché siano conformi al terzo comma. Le soglie vengono calcolate con riferimento alla situazione al 1 Gennaio 2020. | |
Il rispetto delle soglie da parte di singoli edifici non residenziali è verificato sulla base di attestati di prestazione energetica o, se del caso, di altri mezzi disponibili. |
Per gli anni successivi saranno poi introdotte a livello Nazionale scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.
In pratica sarà fotografato il Parco edilizio non residenziale al 2020, successivamente si calcolerà a livello Nazionale quei valori di EP prestazione energetica tale che il 16% e il 26% degli edifici esistenti abbiano una prestazione peggiore. Questi valori saranno poi utilizzati come S16 e S26 per stabilire i target al 2030 e 2033. Ogni Stato membro avrà quindi degli obiettivi diversi in base alla propria specifica situazione energetica di partenza (1 Gennaio 2020).
Per gli edifici residenziali esistenti invece la strada per la ristrutturazione energetica è segnata da obiettivi calcolati in maniera diversa:
Step 1 entro il 2030 | Diminuzione di EPm almeno del 16% |
Step 2 entro il 2035 | Diminuzione di EPm almeno del 20-22% |
Entro il 2040 e dopo ogni 5 anni | Epm sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero. |
Importante: Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori | |
Dove con EPm si intende il consumo medio di energia primaria espresso in kWh / mq anno dell’intero parco nazionale immobiliare (residenziale) I target dovranno essere riferiti sempre alla situazione del 2020 come per i non residenziali |
7. Case green e sviluppo dell’energia rinnovabile: solare fotovoltaico e termico
La Direttiva impone l’installazione di impianti solari per la produzione di energia da fonte solare come requisito essenziale per le nuove costruzioni e gli edifici non residenziali. In particolare vengono fissati i seguenti requisiti:
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi
E inoltre:
Gli Stati membri assicurano l’installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, come segue:
a) entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 m2;
b) su tutti gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a:
i) 2000 mq entro il 31 dicembre 2027;
ii) 750 mq entro il 31 dicembre 2028;
iii) 250 mq entro il 31 dicembre 2030;
c) entro il 31 dicembre 2027, sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie coperta utile superiore a 500 m², se l’edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante o a un’azione che richiede un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, lavori sul tetto o l’installazione di un sistema tecnico per l’edilizia (cioè impianti);
d) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali;
e) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
8. Lo Sportello Unico per la prestazione energetica in edilizia
La Direttiva istituisce l’obbligo per gli Stati Membri di istituire degli sportelli per l’assistenza tecnica e/o finanziaria che possano assistere e accompagnare cittadini e imprese nel percorso di efficientamento energetico dei propri edifici. In particolare gli Sportelli Unici per la Prestazione Energetica in edilizia potranno fornire assistenza tecnica a tutti gli attori della filiera della riqualificazione energetica nonché agli utenti finali con particolare attenzione alle famiglie in povertà energetica e ai proprietari di edifici con le prestazioni energetiche peggiori. Nella pratica tali sportelli dovrebbero essere degli uffici, anche con competenze tecniche, ai quali rivolgersi per attuare le varie fasi del piano di ristrutturazione nazionale. Tali sportelli unici dovranno essere istituiti su tutto il territorio nazionale con almeno uno sportello:
- ogni 80 000 abitanti
- per regione
- nelle zone in cui l’età media del parco immobiliare è superiore alla media nazionale
- nelle zone in cui gli Stati membri intendono attuare programmi di ristrutturazione integrati a livello di distretto
- in un luogo raggiungibile in meno di 90 minuti di distanza media percorsa in base ai mezzi di trasporto localmente disponibili
9. L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) nella Direttiva EPBD
La Direttiva porta alcune importanti innovazioni in relazione agli APE, Attestati di Prestazione Energetica sia riguardo alla modalità di calcolo sia riguardo alle informazioni che dovranno essere inserite negli attestati. Abbiamo già visto che a partire dal 2030 andrà calcolato e inserito nell’APE il valore del parametro GWP per le nuove costruzioni e che a partire dal 2028 andrà inserito per gli edifici di grandi dimensioni. Vediamo quali sono le altre caratteristiche che dovranno avere i nuovi APE.
La Direttiva lascia ai singoli Stati Membri la possibilità di definire una veste grafica e visiva dei nuovi APE, ma prescrive che essi contengano:
In prima pagina:
– la classe di prestazione energetica;
– calcolo del consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(mq anno);
– calcolo del consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(mq anno);
– quantità di energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
– le emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m² anno) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.
All’interno del documento:
- calcolo del consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh
- la produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh;
- principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
- il fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(mq anno);
- indicazione che precisi se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no) (smart buildings)
- indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
- informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.
Altri parametri aggiuntivi:
a) consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
b) classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
c) informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
d) indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
e) valore U medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
f) valore U medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
g) tipo dell’elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);
h) risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
i) presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
j) presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
k) numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
l) presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
m) vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria, se del caso;
n) possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
o) possibilità di adattare l’impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
p) possibilità di adattare l’impianto di condizionamento d’aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
q) consumo energetico misurato;
r) se sia presente un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
s) fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
t) emissioni operative di particolato fine (PM2,5).
Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’intelligenza, l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
Gli esperti sono certificati conformemente all’articolo 28 della direttiva (UE) 2023/1791, tenendo conto della loro competenza.
Per quanto riguarda l’obbligo di dotare l’edificio dell’APE la Direttiva rimane in linea con quanto già introdotto in precedenza e in particolare nel nostro paese occorre riferirsi al DM 26/6/2015 e alle varie Leggi Regionali che hanno istituito i vari sistemi o piattaforme per la certificazione energetica, ad es. Siert, Cened, ecc…
10. Edifici esclusi dalle prescrizioni della Direttiva Case Green
Esclusioni dalla Direttiva Case Green: Secondo il testo in Gazzetta dovrebbero essere esclusi i seguenti casi:
edifici storici,
luoghi religiosi,
casette inferiori a 50 mq isolate,
case per utilizzo saltuario o per vacanze estive,
edifici di forze armate, e altri casi particolari.
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