La transizione energetica da caldaia a pompa di calore

Eliminare il gas da casa: passare dalla caldaia alla pompa di calore

Negli ultimi mesi molti nostri clienti stanno effettuando un’importante transizione energetica sostituendo la vecchia caldaia a gas con le nuove pompe di calore. Eliminare la caldaia e passare alla pompa di calore rappresenta una modifica sostanziale dell’impianto di riscaldamento e occorre valutare in maniera professionale tutte le implicazioni che possono derivare da questa importante innovazione.


Sostituisci il tuo impianto di riscaldamento alimentato dalla caldaia a gas con un nuovo impianto a pompa di calore !!!

Rivolgiti a Luminance Professional:

  1. Sopralluogo e rilievo energetico dell’edificio
  2. Valutazione dei carichi termici specifici della tua casa
  3. Calcoli termici ed eventuali interventi sull’involucro edilizio
  4. Installazione pompe di calore da parte di professionisti qualificati
  5. Gestione pratiche amministrative e burocratiche
  6. Certificazioni e pratiche per incentivi statali

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Il passaggio da un impianto di riscaldamento a gas a un impianto alimentato da pompa di calore deve essere valutato molto attentamente, in particolare occorre eseguire dei calcoli termotecnici specifici al fine di dimensionare correttamente i vari componenti. Occorre inoltre stimare quali saranno i carichi termici della vostra abitazione e accompagnare l’intervento con eventuali migliorie dell’involucro termico.

Impianto di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza e impianto fotovoltaico
Impianto di riscaldamento con pompa di calore ad alta efficienza e impianto fotovoltaico

Al fine di ottimizzare i consumi e sfruttare al meglio l’impianto a pompa di calore nel periodo estivo, quando abbiamo una abbondante irraggiamento solare, possiamo installare anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. L’energia prodotta nei mesi estivi potrà essere utilizzata al meglio in fase di raffrescamento, con grandi risparmi in bolletta e abbattendo le emissioni di CO2.

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Ristrutturazioni e direttiva Case Green EPBD

La nuova direttiva Case Green e i possibili interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e degli edifici non residenziali

La Direttiva Case Green

Il giorno 8 Maggio 2024 è stata pubblicata in via definitiva la nuova direttiva europea EPBD, più comunemente conosciuta in Italia come la Direttiva Case Green. In realtà il testo riguarda molti argomenti assai importanti inerenti l’efficienza energetica e non solo le case o gli edifici residenziali. La direttiva Case Green UE 2024/1275 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e gli Stati Membri avranno circa 2 anni per recepire le norme comunitarie a livello nazionale tramite leggi e decreti attuativi validi a livello nazionale.

Il testo è molto complesso e corposo, vengono trattati molti argomenti inerenti l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione progressiva delle emissioni di CO2 fino al target finale con un parco edilizio a emissioni zero al 2050.

In sintesi possiamo evidenziare i seguenti passaggi per i prossimi anni:

  • Nuovi edifici: dal 2028 i nuovi edifici pubblici dovranno essere ad emissioni zero, dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero
  • Per gli edifici esistenti abbiamo due percorsi distinti per gli edifici residenziali e gli edifici non residenziali. In particolare per gli edifici non residenziali gli Stati membri dovranno fissare delle norme minime di prestazione energetica sulla base delle emissioni del parco edilizio al 2020 con target prefissati al 2030 e al 2033. Per gli edifici residenziali il loro consumo medio globale dovrà diminuire del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. A questo scopo dovranno essere riqualificati almeno il 55% degli edifici con le prestazioni peggiori. Quindi ad esempio per il 2030 dovremo ridurre del 16% il fabbisogno di energia globale andando a ristrutturare o riqualificare almeno il 55% degli edifici con le peggiori prestazioni energetiche. Se questo non dovesse essere sufficiente per raggiungere la quota del 16% occorrerà integrare in altro modo.
  • Esclusioni dalla Direttiva Case Green: Secondo il testo in Gazzetta dovrebbero essere esclusi i seguenti casi: edifici storici, luoghi religiosi, casette inferiori a 50 mq isolate, case per utilizzo saltuario o per vacanze estive, edifici di forze armate, e altri casi particolari.

Possibili interventi di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.

Sono molti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione che possiamo eseguire per migliorare la classe energetica degli edifici e la tecnologia attuale permette di intervenire in molti ambiti sia che riguardino l’involucro edilizio sia la parte degli impianti tecnologici, a titolo di esempio possiamo considerare:

  • Isolamento termico a cappotto delle pareti esterne
  • Coibentazione delle pareti esterne dall’interno
  • Sostituzione degli infissi vetusti con modelli a bassa trasmittanza termica
  • Isolamento termico della copertura, tetti con materiali isolanti
  • Isolamento termico del sottotetto e della soffitta, con materiali isolanti
  • Nel caso di rifacimento dei solai contro terra è possibile intervenire inserendo materiali isolanti al fine di ridurre le dispersioni verso il basso
  • Sostituzione dei vecchi impianti termici con impianti a bassa temperatura alimentati da pompe di calore
  • Installazione di pannelli solari fotovoltaici
  • Installazione di pannelli solari termici
  • Installazione di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ACS in sostituzione dei vecchi boiler
  • Impianti di domotica per ottimizzare la regolazione degli impianti termici, termoregolazione evoluta
  • Sostituzione dei vecchi generatori a combustibili fossili gas gasolio gpl con pompe di calore e adeguamento dell’impianto termico

La tipologia e la normativa specifica di riferimento per l’attuazione pratica dei singoli interventi sarà comunque specificata nei Decreti Attuativi che gli Stati Membri dovranno emettere per cui sarà possibile conoscere più nello specifico la materia solo dopo la pubblicazione in Gazzetta dei vari disposti normativi dei singoli Stati.



Detrazioni caldaie 2024

Incentivi per sostituzione caldaie e pratica ENEA per il 2024

Legge di bilancio e direttiva Case Green: le detrazioni 65% – 50% per risparmio energetico per le caldaie a condensazione

detrazioni 2024 caldaie

Nei giorni passati si sono susseguite una serie di informazioni e notizie contrastanti riguardo alla proroga degli incentivi fiscali (bonus casa – ecobonus) per le caldaie per l’anno 2024 e seguenti anche alla luce delle prime versioni della Direttiva Case Green. In particolare erano emersi dei dubbi circa il destino delle detrazioni del 50-65% per le caldaie a condensazione.

Ad oggi la legge di bilancio e la normativa attuale prevede a nostro avviso le seguenti casistiche per il 2024:

  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica A con installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica ADetrazione del 50%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro + installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%

Gli incentivi vengono così graduati in base alle prestazioni energetiche delle varie combinazioni. Per le modalità e le pratiche da redigere per accedere agli ecobonus rimangono più o meno valide le prescrizioni che già avevamo visto per gli anno precedenti. In particolare occorre predisporre ed inviare l’apposita pratica all’ENEA e conservare la documentazione tecnica e fiscale relativa all’intervento.

Da una prima analisi della Direttiva Europea EPBD Case Green (che dovrà essere comunque recepita dagli Stati Membri con appositi Decreti) sembra che vi sia uno stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili a partire dal prossimo anno. Per cui, stando alle prime indicazioni (da confermare e salvo proroghe) sembra che il 2024 sia l’ultimo anno per poter usufruire degli incentivi statali per la sostituzione di caldaie a combustibili fossili (gas, gasolio, ecc…).

Per informazioni e maggiori dettagli normativi si consiglia di verificare sul sito del ministero preposto e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per informazioni sull’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VIII:

Detrazioni 65 per caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti

A chi rivolgersi per le pratiche ENEA:

Studio tecnico e termotecnico Luminance Professional: Disbrigo on-line delle pratiche ENEA per detrazioni ed ecobonus.


Quando non serve la certificazione energetica APE

I casi di esclusione dall’APE

La normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici (APE) è stata più volte modificata e aggiornata durante gli ultimi anni. Faremo qui riferimento alle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in particolare al DM 26/6/09 e al DM 26/6/15 che si sovrappongono e in parte si integrano tra loro.

APE

Casi in cui non serve l’APE, Attestato di Prestazione Energetica

Analizzando i decreti di cui sopra possiamo elencare alcune fattispecie in cui non è richiesto l’APE:

  • box, cantine e autorimesse privi di impianti
  • parcheggi a più piani
  • campi sportivi coperti da strutture stagionali
  • depositi privi di impianti termici

Il DM 26/6/2015 ha poi introdotto altre tipologie di immobili / edifici che possono essere esclusi dall’APE:

  • gli edifici agricoli o rurali non residenziali (ad es. tettoie, ruderi ad uso non abitativo, ecc…) sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (la parti ad ufficio vanno quindi dotate di APE)
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile (quindi il notaio dovrà specificare in maniera precisa tale circostanza nel contratto)
  • i fabbricati in fase di costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita ( scheletri strutturali o immobili al rustico o stato grezzo)
  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

In alcune Regioni la normativa nazionale potrebbe essere stata sovrascritta o integrata da alcune norme regionali, per cui si raccomanda comunque di informarsi presso l’ufficio ambiente o energia competente presso la propria regione di appartenenza per informazioni più dettagliate. In caso di locazioni si consiglia di contattare anche l’ufficio locale dell’ADE per essere sicuri in caso di esclusione dall’APE per non vedersi comminare una sanzione al momento della registrazione dei contratti di affitto.

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La certificazione energetica degli edifici. APE

Quando serve l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ?

APE

L’obbligo della certificazione energetica degli edifici è stato introdotto alcuni anni fa dal Decreto Legislativo 192/05. La normativa è poi evoluta negli anni successivi tramite alcuni decreti attuativi e leggi riguardanti l’assetto energetico che hanno in parte modificato il quadro legislativo. In particolare il DL 63/13, la Legge 90/2013, il DL 145/13 e la Legge 9 del 21/2/2013 hanno apportato alcuni cambiamenti all’impianto normativo iniziale della certificazione energetica.

Attualmente occorre riferirsi al più recente DM 26/6/2015 in attuazione della Legge 90/2013 e relative Linee Guida Nazionali per la prestazione energetica degli edifici per avere un quadro aggiornato degli obblighi e delle procedure che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Obbligo di allegare l’APE al contratto di compravendita o locazione

Analizzando la normativa in merito all’APE, che come abbiamo detto è stata modificata e rivista a più riprese, possiamo osservare che l’obbligo di allegare l’APE al contratto è previsto nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita di immobili
  • Trasferimento a titolo oneroso di immobili
  • Locazione di edifici

In questi casi è l’art. 6 del DLgs 192/05 e s.m.i., in particolare il comma 3, che regola l’obbligo di allegare l’APE ai rispettivi contratti e fissa delle sanzioni nel caso in cui non si rispettino i termini di legge. Le sanzioni vanno da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 18.000.

Obbligo di consegna dell’APE

Tale adempimento va documentato inserendo nell’atto un’apposita clausola in cui l’acquirente (in caso di compravendita di immobili) o il conduttore dell’immobile (in caso di affitto) dichiarano di aver ricevuto tale documentazione (APE). L’obbligo di consegna dell’APE è in vigore nei seguenti casi:

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari ( ad es. un appartamento all’interno di un condominio più ampio, oppure un locale commerciale che fa parte di un edificio più ampio)

Obbligo di dotazione o produzione dell’APE

  • Edifici nuovi (nuove edificazioni)
  • Edifici sottoposti a ristrutturazione importante
  • Vendita o compravendita
  • Trasferimenti a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
  • Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico

Obbligo di informazione dell’APE

  • Vendita o compravendita
  • Trasferimento a titolo oneroso
  • Trasferimento a titolo gratuito
  • Locazione di edifici
  • Locazione di singole unità immobiliari
  • Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico

Anche in questo  caso occorre inserire nell’atto un’apposita clausola in cui viene specificato che il conduttore o l’acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni circa l’APE relativo ai beni immobili oggetto dell’operazione.

Obblighi relativi agli annunci immobiliari

Sempre l’articolo 6 del suddetto decreto introduce degli obblighi per quel che riguarda l’APE e la certificazione energetica anche in relazione agli annunci immobiliari, in particolare:

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità  immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici

Come abbiamo visto in precedenza la normativa attuale prevede delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi inerenti l’APE, tali sanzioni vengono comminate dalla Guardia di Finanza oppure dall’Agenzia delle Entrate a seconda dei casi.

In particolare l’articolo 6 al comma 3 recita così:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A chi rivolgersi per richiedere l’APE per i propri immobili

La normativa prevede che l’APE venga rilasciato da un professionista abilitato iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza in possesso di determinati requisiti (ad es. Ordine degli Ingegneri, Architetti, ecc…). Si consiglia comunque di rivolgersi sempre a tecnici ed esperti della propria zona in quanto la legge prevede un sopralluogo obbligatorio da parte del certificatore presso l’immobile da certificare. Occorre quindi evitare di affidarsi a siti internet on-line di dubbia provenienza che promettono APE a prezzi troppo bassi o inverosimili, oppure a pubblicità che promettono APE a prezzi da offerta o last-minute. Per la preparazione di un APE occorre infatti un’analisi approfondita dell’immobile e il professionista dovrà svolgere dei calcoli termotecnici seguendo delle procedure assai complesse e regolate da apposita normativa standardizzata. Il costo dell’APE sarà quindi proporzionale alle caratteristiche dell’edificio e alla complessità dell’incarico.

Rivolgetevi con fiducia ai nostri esperti per la certificazione energetica del vostro edificio e il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

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Classe energetica case green: la Direttiva Europea

La classe energetica degli edifici e la nuova Direttiva Europea sulle case green.

La commissione industria del Parlamento Europeo ha approvato il 9 Febbraio 2023 la nuova Direttiva sulle case green. Il provvedimento dovrà poi essere ratificato nel mese di Marzo e approvato dal Parlamento in sessione plenaria nonché in Commissione e Consiglio Europeo. Durante questi passaggi sono attesi cambiamenti e modifiche circa l’applicazione, i tempi di adeguamento e altre questioni anche se la sostanza della direttiva pare rimarrà abbastanza simile a quella approvata di recente.

In particolare si parla di un miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche degli edifici, la versione attuale prevede di passare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di difficile applicazione a meno di non prevedere adeguati incentivi di Stato per finanziare gli interventi senza che questi gravino sulle tasche dei cittadini.

La certificazione energetica degli edifici: in che classe è la mia casa?

Al momento per conoscere la classe energetica delle proprie case occorre far eseguire una procedura di calcolo standard da un certificatore energetico abilitato e farsi rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

La procedura prevede un sopralluogo presso l’immobile da certificare, l’acquisizione di parametri termotecnici relativi all’immobile (tipo di costruzione, tipologia di serramenti e infissi, generatore, caldaia, condizionatori presenti, eventuali isolamenti termici, fonte energetica utilizzata, e molti altri dati) e una procedura di calcolo che premette di ottenere in uscita la certificazione della classe energetica della casa.

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Al momento in Italia la certificazione energetica degli edifici e il rilascio dell’APE sono regolati dal DM 26/6/2015 e in particolare dall’allegato 1 che stabilisce le regole per una corretta certificazione delle nostre case.

In particolare si legge che:

“Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.”

Occorre precisare che alcune Regioni hanno emanato dei regolamenti specifici con alcune differenze rispetto alla norma nazionale, per cui ci potrebbero essere delle piccole differenze nell’applicazione delle linee guida a livello regionale.

Per quel che riguarda gli specifici impianti presenti all’interno delle abitazioni e degli edifici, il decreto specifica che:

“I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.”

Per gli edifici residenziali, ad esempio case singole o appartamenti in condominio si considerano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento e gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (cioè l’acqua per uso comune), per i fondi commerciali e/o altri utilizzi in alcuni casi è richiesto di considerare anche l’illuminazione e il trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc…).

Le classi energetiche: dalla classe G alla classe A4

La vigente normativa prevede che gli edifici vengano classificati, a seguito della procedura di certificazione, in classi energetiche che vanno dalla peggiore G (maggiori emissioni di CO2) fino alla classe A4 (minori emissioni di CO2).

Le classi sono: G-F-E-D-C-B-A1-A2-A3-A4 con la possibilità in alto di essere un Edificio a Energia quasi Zero (ossia una super categoria di case che si possono definire teoricamente passive ossia che non consumano energia primaria).

“La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.”

Classe energetica e interventi

Quali interventi devo fare per avere una casa in classe E o in classe D ?

La risposta a questa domanda non è semplice e nemmeno immediata. Per poter portare la propria casa nelle classi più alte infatti occorre valutare con attenzione la situazione di partenza ed eseguire una diagnosi energetica o una simulazione termotecnica in cui attraverso la modellazione degli interventi di efficientamento energetico è possibile valutare la classe energetica futura dell’edificio oggetto di  intervento.

Possibili opere per l’efficientamento energetico della propria casa:

  • Isolamento termico dell’involucro opaco disperdente: cappotto termico esterno, cappotto interno, contropareti isolate, isolamento ultimo solaio, coibentazione della copertura con pannelli isolanti, isolamento verso terra, isolamento termico in intercapedine.
  • Isolamento termico dell’involucro trasparente: sostituzione di serramenti e infissi con modelli a bassa trasmittanza termica certificati per il risparmio energetico.
  • Sostituzione del generatore / caldaia e regolazione impianto termico: caldaie a condensazione, pompe di calore aria-aria o aria-acqua, sistemi ibridi caldaia e pompa di calore, sistemi di regolazione evoluti, regolazioni climatiche, valvole termostatiche, sistemi domotici, caldaie a pellet o a biomassa, scaldacqua a pompa di calore.
  • Impianti VMC: Ventilazione Meccanica Controllata, sia in versione puntuale che in versione canalizzata. (molto utile anche per il controllo dell’umidità interna e per limitare la formazione di condensa)
  • Impianti a pannelli solari fotovoltaici o termici: Installazione di pannelli solari fotovoltaici con relativo inverter e batterie di accumulo e impianti per la produzione di acqua calda da fonte rinnovabile quali i collettori solari termici e relativo sistema di accumulo.